Master | 03 Aprile 2020
Cos’è il falso in bilancio? Definizione, storia, normativa

Cos’è il falso in bilancio? Definizione, storia, normativa

Se sei uno studente di economia o giurisprudenza e ti interessi di fiscalità, sicuramente vorrai conoscere meglio tutti gli aspetti normativi che gravitano intorno al tema del falso in bilancio.

Come probabilmente saprai, il falso in bilancio si colloca nella sfera del diritto societario, che si occupa dello studio di tutte le tematiche afferenti alla vita societaria e al rapporto tra questa e i propri soci.

Più nello specifico, il diritto societario legifera sulle regole che riguardano gestione e creazione di una società, ossia quegli enti caratterizzati dall’unione di una o più persone fisiche o giuridiche che si prefiggono un fine comune attraverso la cooperazione tra soci e la condivisione di un capitale di partenza.

Nel contesto di questa disciplina, il reato di falso in bilancio assume una certa centralità, proprio perché il bilancio è uno degli strumenti più importanti per un’impresa. All’interno del bilancio sono contenute tutte quelle informazioni di natura economica che riguardano l’azienda, reperibili sia per investitori e stakeholder, sia per i lavoratori e, in generale, la collettività.

Comunicare dati scorretti falsando la situazione economica dell’azienda viene considerato dal nostro ordinamento come una frode, così come in quasi tutti gli ordinamenti mondiali. In questa guida ti spiegheremo, nello specifico, in cosa consiste il falso in bilancio, come viene disciplinato dall’ordinamento italiano e quali sono gli strumenti formativi a disposizione di uno specialista per comprendere questo fenomeno.

Iniziamo subito.

Il falso in bilancio nel diritto societario

Abbiamo detto che il falso in bilancio è disciplinato dal diritto societario. Nel corso degli anni, la disciplina ha avuto diverse modifiche, di cui l’ultima messa in atto con la Legge 27 maggio n. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), che disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile.

Approfondiamo i dettagli nei prossimi paragrafi.

Cos’è un bilancio

Prima di parlare del falso in bilancio e di ciò che comporta, diamo una definizione di bilancio, fondamentale per contestualizzare quanto diremo nei prossimi paragrafi.

Quando parliamo di bilancio d’esercizio facciamo riferimento a tutti quei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente per accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria. In altre parole, secondo la normativa, ogni impresa deve per trasparenza rendere noto il suo stato di salute finanziario al termine di ogni periodo amministrativo di riferimento, compilando:

  • Lo stato patrimoniale, ossia quel documento che definisce la situazione patrimoniale di un impresa. Il documento è diviso in due sezioni: da una parte gli attivi aziendali (crediti, immobilizzazioni, liquidità, ratei e risconti), da una parte i passivi (debiti, mezzi propri)
  • Il conto economico, cioè  quel documento che mostra il risultato economico d’esercizio del periodo di riferimento del bilancio (“utile o perdita d’esercizio”)
  • La nota integrativa, cioè un documento extra che racchiude le note su stato patrimoniale e conto economico
  • Il rendiconto finanziario (dal 15 agosto 2015), cioè quel documento evidenzia tutti flussi di cassa aziendali che sono avvenuti in un determinato periodo

Cos’è la frode contabile

A questo punto, diamo una definizione di frode contabile o falso in bilancio. Si tratta di un reato che consiste nella falsificazione delle comunicazioni sociali, manipolando le informazioni presenti all’interno dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio.

Secondo il nostro ordinamento, compilare un bilancio con dati falsi costituisce una frode ed è quindi perseguibile.

Le tipologie di falso in bilancio

Possiamo riassumere le principali tipologie di falso in bilancio in questi tre punti:

  • Il falso in bilancio si dice oggettivo quando ci sono, all’interno di un bilancio, un complesso di dati e informazioni non vere. Si parla, ad esempio, di omissione di costi o di ricavi più alti della realtà;
  • Si parla invece di falso in bilancio valutativo quando l’incongruenza riguarda le valutazioni aziendali. Può toccare, ad esempio, stime immobiliari o valutazioni di marchi e brevetti
  • Infine, il falso in bilancio qualitativo intacca le voci di bilancio stesse e il modo in cui vengono presentate all’interno dei documenti. Si tratta, ad esempio, di quello che accade per “mascherare” l’utilizzo di fondi in modo illecito, catalogandoli come una spesa lecita. Ciò si manifesta anche nei fenomeni di corruzione e nel pagamento di tangenti che vengono messe a bilancio sotto altre voci.

L’evoluzione storica

Inizialmente il falso in bilancio era rappresentato nel nostro codice civile solamente dall’articolo 2621 del codice civile, che denominava il reato come “false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili” e lo sanzionava con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 10 000 a 100 000 lire.

Ad oggi la disciplina del falso in bilancio è regolata dagli articoli 2621 (“false comunicazioni sociali”), l’articolo 2621-bis (“fatti di lieve entità”), l’articolo 2621-ter (“non punibilità per particolare tenuità del fatto”) e l’articolo 2622 (“false comunicazioni sociali nelle società quotate”).

Negli anni la normativa ha visto diverse modifiche.

Un passaggio rilevante è avvenuto nel 2002 quando, con il decreto legislativo 61/2002, il reato di falso in bilancio venne depenalizzato.

Un altro passaggio importante è stata la riforma del 2015 (legge 69/2015), approvata durante il Governo Renzi. Con questa nuova legge, il falso in bilancio, depenalizzato con la normativa del 2002, è stato riportato sotto l’ambito penale.

Inoltre, con la riforma, sono stati introdotti due nuovi articoli, di cui abbiamo già fatto menzione:

  • L’articolo 2621-bis, che fa riferimento al falso in bilancio delle società non quotate di lieve entità. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la medesima pena si applica alle società non soggette alla legge fallimentare
  • L’articolo 2621-ter ascrivibile ai casi dall’articolo 131-bis del codice penale

Studiare il falso in bilancio: i Master Unicusano

Il reato di falso in bilancio è oggetto di studio di molti percorsi accademici, dalla laurea in economia a quella in giurisprudenza. Se sei uno studente Unicusano, sicuramente ti imbatterai almeno una volta nei reati di falso nel tuo percorso di studi.

Ci sono anche molti Master che offrono una preparazione completa su tematiche finanziarie o relative all’amministrazione aziendale. Accanto a questi, Unicusano offre anche percorsi di formazione dedicati esclusivamente ai crimini economici. Un esempio di questi è il Master II Livello in Criminologia finanziaria.

Il Master in Criminologia finanziaria  si propone di approfondire la complessità dei crimini economici e ad elevato impatto economico, nelle dimensioni giuridiche ed economiche, ma anche psicologiche, sociali e antropologiche.

La didattica del Master, fortemente interattiva, vanta docenti d’eccellenza che rappresentano protagonisti illustri del mondo della criminalità economica, qualificati a livello nazionale ed internazionale, impegnati nel campo dell’identificazione e contrasto del crimine, e da giornalisti, che trasferiranno le tecniche e gli strumenti indispensabili per professioni estremamente attuali e specializzate.

I destinatari

Il Master è la scelta ideale per tutti coloro che vogliono acquisire competenze verticale sulla criminologia economica e forense. Per questo i destinatari ideali sono:

  • Rappresentanti delle Forze dell’Ordine con specifico interesse e/o impegno professionale nel campo della criminalità economica
  • Avvocati, magistrati, investigatori del crimine e professionisti della comunicazione;
  • Medici e scienziati di laboratorio, psicologi e psichiatri coinvolti nell’investigazione e nel procedimento penale
  • Responsabili Antiriciclaggio e Responsabili Compliance, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • Investigatori del Crimine ed Esperti in sicurezza dell’Informazione
  • Bancari e Promotori Finanziari

Essendo un Master di II Livello, l’accesso è riservato a chi possiede almeno uno di questi titoli:

  • Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
  • Lauree specialistiche di I livello ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004.

Per gli studenti in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, è prevista specifica richiesta al Comitato Scientifico per il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master.

La metodologia telematica

Il Master ha una durata di 1500 ore, che corrispondono a 60 CFU.

Un aspetto importante del Master Unicusano riguarda l’innovativa metodologia didattica adottata: la metodologia telematica. Con questo approccio, potrai seguire il Master  “a distanza”, seguendo le lezioni comodamente online. Accedendo alla tua Area Studenti, potrai guardare le videolezioni in streaming, scaricare il materiale didattico di supporto allo studio e interagire con docenti e colleghi di corso.

Al termine del percorso, dovrai sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Per iscriverti e imparare tutto ciò che riguarda i crimini economici, compila il form e sarai ricontattato dal nostro staff.

CHIEDI INFORMAZIONI

icona link