Master | 31 Gennaio 2025
Responsabilità medica: che cos’è e a cosa serve

Responsabilità medica: che cos’è e a cosa serve

La responsabilità medica è un tema complesso che coinvolge diversi aspetti giuridici, tra cui la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico e l’applicazione della Legge Gelli-Bianco del 2017, volta a garantire un equilibrio tra la tutela del paziente e la protezione dei professionisti sanitari.

Partendo dal presupposto che la responsabilità del medico è fondata sugli stessi principi giuridici che regolano la responsabilità per colpa relativa all’esercizio di qualsiasi altra tipologia di attività professionale, analizzeremo nel corso di questo articolo tutti gli aspetti normativi e le novità relative alla tematica.

Cos’è la responsabilità medica

Partiamo da una premessa importante …

Nel rispetto dell’autonomia che gli viene riconosciuta nell’ambito delle scelte professionali, il medico è tenuto a  considerare il diritto del paziente di essere curato; il suo unico obiettivo è pertanto la cura dell’ammalato attraverso le conoscenze della scienza medica.

In linea generale la responsabilità medica è la responsabilità professionale che deriva dall’inadempimento delle obbligazioni relative allo svolgimento dell’attività (violazione delle regole della scienza medica che procura una malattia o una lesione permanente ad un individuo).

I soggetti a cui fa capo tale tipologia di responsabilità sono i medici, le strutture sanitarie quali gli ospedali e le cliniche, gli ausiliari quali gli infermieri (la cui responsabilità viene generalmente assorbita dalla struttura per la quale lavorano).

La violazione o l’inadempimento dei principi medici, derivanti da condotte negligenti o imperite, possono rappresentare la causa scatenante di eventi lesivi a carico dei pazienti; in tal caso al medico può essere attribuita una responsabilità civile e penale.

La colpa medica

Un aspetto fondamentale della responsabilità medica è la colpa medica, che si verifica quando un professionista sanitario non rispetta le regole di diligenza, prudenza o perizia.

Si manifesta in tre forme principali:

  • Negligenza: mancanza di attenzione o trascuratezza, ad esempio dimenticare di controllare informazioni cruciali sul paziente.
  • Imprudenza: adozione di comportamenti rischiosi senza le necessarie precauzioni, come eseguire un trattamento senza valutare adeguatamente i rischi.
  • Imperizia: insufficienza di competenze tecniche necessarie per gestire una situazione, o errori esecutivi durante un intervento chirurgico.

La colpa può essere ulteriormente classificata in “generica” o “specifica”. La colpa generica riguarda la violazione dei doveri generali di diligenza, prudenza e perizia, mentre la colpa specifica si riferisce alla violazione di leggi, regolamenti o discipline specifiche. Inoltre, si distingue tra colpa lieve e colpa grave, con quest’ultima riferita a errori particolarmente gravi e rischiosi per il paziente.

Colpa grave del medico

La colpa grave in ambito medico si verifica quando l’errore del sanitario è particolarmente marcato e non giustificabile. Questo può comportare ripercussioni più severe, come azioni di rivalsa da parte delle strutture sanitarie nei confronti del professionista o la perdita della copertura assicurativa.

Tipologie di responsabilità mediche

Sono due le tipologie di responsabilità attribuibili a un medico: civile e penale.
Analizziamole brevemente entrambe, evidenziandone le principali caratteristiche.

Responsabilità civile medica

Violazione delle norme civili che consistono nel divieto di procurare danni ingiusti.
La sanzione, di natura civilistica, consiste nel pagamento di una somma di denaro per compensare il danno arrecato.

Responsabilità penale medica

Viene identificata nei casi in cui un medico ha assunto una condotta che ha portato a commettere un reato, che può assumere la fattispecie del reato (nei casi più gravi) oppure della contravvenzione (nei casi meno gravi).

Un ulteriore elemento di distinzione è tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: mentre la prima deriva dall’inadempimento di un obbligo assunto con il paziente, la seconda riguarda danni arrecati in assenza di un rapporto contrattuale diretto. Questa differenza incide sia sui termini di prescrizione (dieci anni per quella contrattuale, cinque per l’extracontrattuale) sia sull’onere della prova.

Per quanto riguarda le sanzioni sono previste la reclusione e la multa per i reati, l’arresto e l’ammenda per le contravvenzioni.
In alcuni casi possono essere aggiunte sanzioni di carattere accessorio quali ad esempio la sospensione dell’attività o addirittura l’interdizione dall’esercizio.

La responsabilità medica dopo la riforma Gelli

riforma Gelli 2017

Come anticipato, la colpa medica viene identificata attraverso tre criteri fondamentali: l’imperizia (mancanza della preparazione professionale richiesta per l’esercizio dell’attività medica), imprudenza (mancanza di previdenza e prevedibilità) e negligenza (distrazione, omissione e mancanza di attenzione).

Con l’obiettivo di mettere ordine in uno sei settori più problematici della responsabilità civile e penale, di ridurre i contenziosi giudiziari e il ricorso alla medicina difensiva, registrato in percentuali piuttosto alte, è stata introdotta e approvata la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, meglio conosciuta come Riforma Gelli-Bianco.

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto importanti novità in materia di responsabilità sanitaria, chiarendo il ruolo delle strutture sanitarie e dei singoli professionisti. La legge ha rafforzato l’obbligo di adesione alle linee guida accreditate, riducendo la responsabilità penale dei medici in caso di colpa lieve.

La riforma 2017 relativa  alla responsabilità medica è rivolta, tra l’altro, a fissare gli orientamenti  giurisprudenziali degli ultimi anni e ad interpretare la legge Balduzzi, la cui disciplina risulta ambigua e poco chiara.

Ecco di seguito le principali novità introdotte dalle ‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie’ e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2017.

La prima novità degna di nota riguarda l’art. 590-ter del Codice Penale, secondo il quale ‘l’esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale del paziente, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave’.
L’articolo specifica che la colpa grave è esclusa laddove siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali; fanno eccezione le rilevanti specificità del caso concreto.

Ciò significa, in altre parole, che nel caso in cui un medico agisce in conformità delle linee guida non risponde dei reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose.

Un’altra rilevante novità è stata introdotta dall’articolo 7, identificato come ‘doppio binario della responsabilità civile’: responsabilità medica contrattuale e responsabilità medica extra-contrattuale.

Alla base della responsabilità extracontrattuale c’è il principio del ‘Neminem Laedere’ (non ledere nessuno), che impone a ogni soggetto l’obbligo di non arrecare danni ad altri. In ambito medico, significa che il professionista deve agire con la massima diligenza per evitare qualsiasi forma di danno al paziente.

In sintesi, la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale mentre quella del medico è di natura extracontrattuale, salvo casi di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Ne derivano due importanti conseguenze: la prima riguarda i termini della prescrizione della responsabilità medica, che nel caso ‘contrattuale’ prevede 10 anni mentre nel caso di ‘exra-contrattuale’ prevede 5 anni; la seconda riguarda invece l’onere probatorio a carico del paziente, che nei confronti della struttura sanitaria prevede soltanto la prova dell’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ospedale e il conseguente inadempimento, mentre nei confronti del medico risulta molto più complesso.
L’azione giudiziaria intrapresa contro un medico prevede che il paziente leso/danneggiato dimostri sia l’elemento oggettivo (nesso tra condotta ed evento) che l’atteggiamento colposo.

L’ultimo articolo relativo alla legge Gelli che abbiamo deciso di inserire tra i più rilevanti della riforma riguarda l’articolo 2, che introduce la figura del garante per il Diritto alla Salute.
Si tratta, in altre parole, di un organo a cui è possibile rivolgersi, gratuitamente, per segnalare malfunzionamenti nel sistema sanitario.

Medicina difensiva: cos’è

Per evitare il rischio di denunce, molti professionisti adottano la cosiddetta medicina difensiva, ovvero l’uso di pratiche mediche eccessivamente caute o superflue, come l’eccesso di esami diagnostici o il rinvio di decisioni terapeutiche a strutture di livello superiore. Questa pratica, sebbene possa ridurre i contenziosi legali, può generare costi elevati e un impatto negativo sull’efficienza del sistema sanitario.

Come lavorare nell’ambito della medicina legale

Sulla scia delle recenti novità normative l’Università Telematica Niccolò Cusano ha attivato il master in ‘Medicina legale e danno alla persona: aspetti medico-legali e giuridici’.

Si tratta di un corso post-laurea di I livello, afferente alla facoltà di Giurisprudenza, che mira ad approfondire le competenze di chi ambisce ad entrare nel delicato settore e allo stesso tempo di chi opera già nell’ambito della medicina legale ma ha l’esigenza di aggiornare la propria professionalità.

Il percorso di studi ha come finalità ultima la formazione di profili specializzati sul tema del danno alla persona, relativamente agli aspetti medici, legali e giuridici.

Di seguito le materie e gli argomenti inseriti nel piano di studio:

  • Elementi di Diritto Privato
  • Elementi di Diritto del Lavoro
  • Elementi di Diritto Penale
  • Elementi di Diritto Processuale Civile
  • Elementi di Diritto Processuale Penale
  • Aspetti giuridici del danno alla persona
  • La responsabilità professionale in ambito sanitario
  • Metodologia di indagine e analisi del danno
  • La valutazione del danno
  • La diagnostica per immagine nella valutazione del danno alla persona
  • Le assicurazioni
  • La gestione del contenzioso

Al conseguimento del diploma di master i corsisti avranno acquisito un know how aggiornato e approfondito nell’ambito dell’attività peritale in ambito medico-legale, della consulenza tecnica d’ufficio, della mediazione, consulenza e assistenza legale, dell’attività di liquidazione del danno.

Tra gli ambiti professionali in cui si inserisce la professionalità fornita dal master Unicusano il settore giudiziario/assicurativo di enti pubblici e privati, l’INAIL, l’ASP, le unità di risk management sia ospedaliere che universitarie e le compagnie di assicurazione.

Il corso post-laurea prevede un costo annuo di 1.300,00 euro, da corrispondere in due rate da 650,00 euro ciascuna.

Per agevolare la frequentazione del master Unicusano ha attivato una modalità formativa che offre innumerevoli vantaggi, sia pratici che economici.

Parliamo di formazione e-learning ovvero di una metodologia che mette a disposizione del corsista una piattaforma telematica, accessibile 24 ore su 24 sia da pc che da dispositivo mobile.
Attraverso l’inserimento delle credenziali di accesso ricevute in fase di iscrizione, ogni singolo studente ha la possibilità di accedere alle video lezioni in streaming e a tutto il materiale didattico quali ad esempio ebook, slides e test di auto-valutazione.

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